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Art. 30 (Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio)_

In vigore dal 23 Giugno 2016

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

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