Ti trovi qui:Home»Decreto Legislativo 14/03/2013, n°33 Agg. D.lgs. 97/2016»Art. 17, c.1, 2 (Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato)

Art. 17, c.1, 2 (Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato)

In vigore dal 23 Giugno 2016

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

Condividi

 

 

Salva
Gestione Preferenze Cookies
Il sito utilizza cookies di Analisi (Web Analytics Italia)e Funzionali per la condivisione sui principali social network. Privacy-Policy
Accetta tutto
Rifiuta tutto
Funzionali
AddThis
Accetta
Rifiuta