Ti trovi qui:Home»Decreto Legislativo 07/03/2005, n°82»Art. 53, c.1-bis, (Siti Internet delle pubbliche amministrazioni)
×

Attenzione

JUser: :_load: non è stato possibile caricare l'utente con ID: 44

Art. 53, c.1-bis, (Siti Internet delle pubbliche amministrazioni)

In vigore dal 07 Marzo 2005

  1. Le pubbliche amministrazioni realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i princìpi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all'articolo 54.
    1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche il catalogo dei dati e dei metadati definitivi, nonché delle relative banche dati in loro possesso e i regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo di tali dati e metadati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.

Condividi

 

 

Salva
Gestione Preferenze Cookies
Il sito utilizza cookies di Analisi (Web Analytics Italia)e Funzionali per la condivisione sui principali social network. Privacy-Policy
Accetta tutto
Rifiuta tutto
Funzionali
AddThis
Accetta
Rifiuta