L'art. 3, co.1 del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 "Disciplina imposta di bollo" e successive modifiche e integrazioni , prevede che tutti gli atti inerenti alla tenuta di pubblici registri tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili devono essere assogettati ad imposto di bollo.
Il Ministero dell'Economia con parere del 5 settembre 2012, ha precisato che "in assenza di una norma si esenzione, le istanze formulate ad un Ente Pubblico, quale è l'Ordine Professionale, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministratuvo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili sono da assoggettare all'imposta di bollo. secondo le prescrizioni contenute nel richiatato articolo 3".
Pertanto , anche per quanto riguarda il nostro Collegio Professionale tutte le istanze presentate per ottenere il rilascio di un provvedimento amministrativo, quali ad esempio le domande di iscrizione all'albo professionale, di traferimento di iscrizione, di cancellazione dall'albo professionale, di iscrizione in elenchi afferenti agli albi stessi, verranno assoggettate all'imposta di bollo.
L’imposta di bollo potrà essere assolta secondo diverse modalità:
- acquisto della marca da bollo cartacea: il geometra potrà acquistare la marca da bollo e inserire il suo numero seriale all’interno della richiesta. In tal modo, alla richiesta andrà allegata anche la scansione del contrassegno della marca da bollo.
- bollo digitale: il geometra potrà acquistare online la marca da bollo digitale effettuando il pagamento tramite il servizio @ebollo, sviluppato dall’Agenzia delle Entrate con la collaborazione dell’Agenzia per l’Italia digitale (AGID).
- compilazione modello F23 dell’Agenzia delle Entrate (codice tributo 456T): il geometra dovrà compilare un modello F23 e l’importo dovuto potrà essere versato in vari modi tra cui i comuni canali di home banking, ovvero presso gli sportelli di banche o poste italiane, oppure presso gli agenti della riscossione. Nel caso di assolvimento dell’imposta tramite modello F23 sarà necessario allegare all’istanza l’attestazione/quietanza di avvenuto pagamento.
- imposta di bollo virtuale: qualora il richiedente sia in possesso dell’autorizzazione dall’Agenzia delle Entrate, l’imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, indicando sulla richiesta il modo di pagamento e gli estremi della citata autorizzazione.